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Pesca a premi

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Regolamento della Pesca a premi
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Regolamento della Pesca a premi

All’interno della sagra le lotterie o le pesche di beneficenza sono un “must” a cui non è possibile rinunciare, ecco un breve vademecum che può essere utile alle associazioni al fine di verificare che l’attività sia svolta rispettando la normativa. 
Partiamo dalle definizioni:
Lotteria: la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di € 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazioni progressive;
Tombola: la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limtrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare complessivamente la somma di € 12.011,42;
Pesche o banchi di beneficenza: le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69. 
I Premi
I premi delle manifestazioni di cui sopra consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe. 
Obblighi di legge
Al fine di evitare fenomeni di elusione, le associazioni che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale, devono trasmettere una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente per territorio. Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione di detta istanza, senza che il Ministero sopra citato abbia adottato un provvedimento , si intende comunque rilasciato il nulla osta all'effettuazione della sorte locale.
I legali rappresentanti degli organizzatori devono inoltre dare comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’inizio della manifestazione, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si intende effettuare l'estrazione. A tale comunicazione va allegata la seguente documentazione:
  • per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
  • per le tombole, il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, la documentazione l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
  • per le pesche o banchi di beneficenza l'organizzazione deve indicare nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere e il relativo prezzo.
Modalità di svolgimento e controlli 
L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica, le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita;
Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'organizzazione provvede, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco, di tale circostanza si da atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia viene inviata al Prefetto, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e consegnata all'incaricato del Sindaco;
Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'organizzazione controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia va invitata al Prefetto, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e consegnata all'incaricato del Sindaco;
Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'organizzazione presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il Comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori. 
Riflessi fiscali
I premi di tutti i tipi di manifestazione di sorte devono essere assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta pari al 10% del valore dei premi. La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è chiusa la manifestazione, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 1046. Per il calcolo della base imponibile su cui operare la ritenuta occorre distinguere tra i premi acquistati e quelli ricevuti in dono. Nel primo caso il valore è quello risultante dalla fattura o da altro documento rilasciato dal venditore. Nel secondo caso occorre ulteriormente discriminare: se i premi sono stati regalati da un imprenditore, il valore è quello che risulta dal documento contabile rilasciato dallo stesso; se sono stati donati da un privato occorre che il valore venga attribuito dall’ente, facendo riferimento al “valore di mercato”. In ogni caso il valore dei premi deve essere calcolato escludendo l’importo dell’IVA.
Infine, si osserva che la ritenuta d'imposta non si applica se i "premi", assegnati allo stesso soggetto nel corso del medesimo periodo d'imposta, complessivamente non superano il valore di euro 25,82. In caso contrario, se il valore dei "premi" supera il predetto limite minimo, l'intero ammontare è soggetto a tassazione.
A seguito del versamento della ritenuta, dovrà essere presentata la dichiarazione del sostituto d’imposta compilando il quadro SH del modello 770 o, se l’associazione è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RZ del Modello Unico
Sanzioni
Le sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Regolamento per le manifestazioni di sorte locali sono piuttosto onerose. Possono essere riassunte come segue: 
  • sanzione amministrativa da 1.032,91 a 10.329,14 euro in caso di svolgimento di manifestazioni al di fuori dei casi consentiti; la sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone e il premio risulti di scarso valore;
  • sanzione amministrativa da 309,87 a 3.098,74 euro a carico di colui che, in qualsiasi modo, reclamizza le manifestazioni non consentite; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione;
  • sanzione amministrativa da 154,93 a 1.936,27 euro a carico del giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi a manifestazioni non consentite.
Attenzione alle sanzioni amministrative va aggiunta quella penale, consistente nell'arresto fino a un anno, in caso di omessa richiesta di nulla osta ai Monopoli di Stato!
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