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Statuto

Articolo 1)
E’ costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 l'associazione di promozione sociale, non riconosciuta, denominata “CAE” APS, con sede in Via Galanti n.8  in Campobasso (CB).
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale che non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2) Principi e scopi generali
L’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre ad eventuali attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a: (vedi Art. 5 D.L.gs 117/2017 e Art .2 D.Lgs. 105/2018)
 
Articolo 3) Caratteristiche dell’Associazione
L’Associazione è un Istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci.
a) E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero a tutela degli interessi economici dei propri associati.
b) L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di uguaglianza e democraticità dei diritti di tutti gli associati.
c) L’Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate in gruppi di interesse e in sedi distaccate sul territorio regionale o nazionale.
d) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate direttamente dall’Associazione o attraverso apposite convenzioni, sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto a fruirne nel rispetto degli appositi regolamenti delle condizioni di utilizzo.
 
Articolo 4) Scopi specifici dell’Associazione
L’Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
o) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L'Associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promozione sociale e culturale e nell’attuazione delle attività su specificate, intende:
  1. favorire il benessere e la crescita culturale degli individui ed al contempo la progettazione dei tempi di vita;
    b) promuovere la pratica sportiva finalizzata al miglioramento della salute e gestire attività sportive dilettantistiche, anche nell’ambito dei giochi da tavolo, inclusi quelli con le carte, purché non proibiti, impegnandosi in ogni caso a garantire l’osservanza delle regole tradizionali e di quelle ufficiali;
    c) promuovere attività ricreative, culturali, assistenziali, di prevenzione sanitaria, formative, turistiche, artistiche, ambientali, anche attraverso la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, storico, culturale e ambientale, soprattutto a livello locale; nonché il recupero, il riutilizzo e la gestione degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo, comprese le aree sportive e aree verdi attrezzate, parchi e giardini, tutto questo anche coordinando in via permanente od occasionale la propria attività con quella di altre associazioni, enti, comitati;
d) promuovere la partecipazione alla vita della comunità locale, nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva e migliorare la qualità della vita dei propri soci in ogni modo, anche attraverso lo scambio tra i vari Circoli per arricchire l’aspetto culturale ed organizzativo delle esperienze associative nella logica della collaborazione e della condivisione;
e) promuovere iniziative di solidarietà contro l’esclusione sociale ed a favore di categorie svantaggiate;
f) sviluppare l'empowerment dei singoli, delle associazioni e della comunità di appartenenza, coinvolgendoli in iniziative mirate;
g) diffondere la cultura della comunicazione positiva anche con gli strumenti tecnologici più avanzati favorendo lo sviluppo di reti di comunicazione; percorso formativo che vuole creare nuove figure professionali altamente specializzate, in grado di inserirsi nell’ampia nicchia di mercato del turismo sostenibile e accessibile, sia per promuovere un nuovo modello di turismo che garantisca un’elevata professionalità nel settore Turismo-Sostenibilità-Accessibilità, sia per realizzare un’esperienza innovativa attraverso nuove sinergie con gli attori dello sviluppo locale.
h) essere un punto di incontro per chiunque intenda perseguire le finalità statutarie, anche attraverso la gestione di uno o più locali per i Soci, dove gli stessi possono riunirsi per svolgere attività ricreative e partecipare attivamente alla vita sociale dell’Associazione, al fine di stimolare lo spirito di amicizia, solidarietà e mutualità, combattendo la solitudine e l’esclusione sociale;
i) costituire al suo interno una Banca del tempo, gestita tramite autonomo regolamento, che valorizzi il proprio capitale sociale, consentendo a tutti di dare il proprio apporto in ore, conoscenze, saperi tradizionali, idee, esperienze e talenti, con l’obiettivo sia di consolidare la rete di relazioni tra i soci, sia di dare un reale sostegno, anche economico e psicologico, alle persone in difficoltà.
 
Articolo 5) Azione culturale e di promozione sociale
Nella realizzazione dei suoi scopi l’Associazione intende valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale e di promozione sociale, volta a coinvolgere il più alto numero di persone, soprattutto attraverso la creazione costante di occasioni di incontro e socializzazione intorno ad interessi comuni. L’Associazione potrà partecipare o farsi promotore di iniziative per sostenere direttamente lo sviluppo del territorio e dei suoi cittadini, anche ricercando momenti di confronto sociale, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. Potrà avvalersi saltuariamente di acquisti collettivi di beni e materiali riconducibili alle attività previste, o da distribuire subito ed esclusivamente ai soci che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto della normativa fiscale vigente.
Inoltre l'Associazione potrà:
  1. sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti culturali, ricreativi e sportivi con annesse aree di verde pubblico;
  2. collaborare per la realizzazione di progetti locali e lo svolgimento di iniziative sportive, culturali, ricreative e assistenziali;
  3. ideare, organizzare e realizzare iniziative ed eventi volti a promuovere la partecipazione dei cittadini;
  4. organizzare convegni, mostre, corsi, attività culturali nelle scuole e progetti educativi, anche producendo strumenti multimediali on-line e off-line, o quant'altro sia utile per l'approfondimento o la divulgazione di tutti gli argomenti coerenti con le finalità dell'associazione;
  5. promuovere e gestire la diffusione e la pubblicazione di libri e riviste;
  6. espletare attività di formazione dirette a persone di tutte le età, favorendo lo scambio di conoscenze e di mestieri tra i soci;
  7. organizzare occasionalmente manifestazioni finalizzate al finanziamento dell’associazione, come lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche;
  8. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, purché complementari alle iniziative primarie della Associazione; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
 
Articolo 6) Promozione e divulgazione delle attività sociali
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto le integrano o supportano. L’Associazione si impegna a diffondere gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici, attività editoriali, social network, piattaforme multimediali e pubblicazioni via web.
 
Articolo 7) Attività connesse o affini
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell’associazione. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
 
Articolo 8) Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. (Art. 32 D.Lgs 117/2017)
Possono iscriversi all’Associazione in qualità di soci ordinari, con diritto di voto nell'assemblea dei soci, tutti i cittadini che ne facciano richiesta, purché condividano lo spirito e le finalità dell’associazione.
La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. Il consiglio direttivo si riserva la facoltà di rifiutare la richiesta di iscrizione qualora il comportamento dell’istante sia contrario allo spirito dell’associazione, dandone comunicazione all’interessato prima dello scadere dei 30 giorni.  A tale mancata accettazione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, recapiti e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La domanda di ammissione all’Associazione, da prodursi solo all’atto della prima iscrizione annuale, si intende quindi automaticamente accettata trascorsi 30 giorni.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
I soci sono tenuti a corrispondere i contributi così come stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L'iscrizione a socio ha la validità di un anno solare e si intende automaticamente rinnovata con la corresponsione di ciascuna quota annuale. Viceversa la mancata corresponsione della quota annuale comporta la decadenza da socio. Il socio ordinario al momento della sua ammissione o del rinnovo annuale riceverà una tessera sociale relativa all’anno di riferimento, quale documento atto a qualificarlo come tale e il socio volontario anche l’intestazione di una polizza assicurativa nominativa in relazione alle attività sociali svolte dentro e al di fuori della sede.
 
Articolo 9) Diritti e doveri dei Soci
Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, escluso espressamente ogni tipo di discriminazione.
Tutti i soci hanno pertanto diritto a:
  1. partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
  2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  3. accedere alle cariche associative;
  4. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
  5. frequentare i locali dell’Associazione nelle ore di apertura e partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa. Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l’Associazione. Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell’articolo 111 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo e intestatari di una polizza assicurativa, secondo le modalità previste nel presente statuto.
I Soci sono tenuti:
  1. al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall’assemblea dei soci e della quota assicurativa;
  2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  3. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  4. a mantenere un contegno decoroso e comportamenti cordiali, rispettosi e amichevoli all’interno dei locali dell’Associazione;
  5. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione:
Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.
 
Articolo 10) Espulsione dei Soci
I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono radiati nei seguenti casi:
  1. quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
  2. quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
  3. quando, il socio commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione e con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o contribuisce alla destabilizzazione della vita associativa. 
La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
 
Articolo 11) Decadenza da Soci
La qualità di socio si perde:
  1. per decesso;
  2. per recesso;
  3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale, oppure trascorso 1 mese dal sollecito;
  4. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  5. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
 
Articolo 12) Soci - Categorie di Soci
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
  1. fondatori
  2. volontari
    c. onorari.
  1. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche.
  2. Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
  3. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Tutte e tre le categorie di Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.
 
Art. 13 - Organi dell’Associazione
  1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio Direttivo (numero dispari di consiglieri compreso tra 3 e 9);
  3. Presidente;
  4. Tesoriere;
  5. Organo di controllo;
  6. Revisione legale dei conti.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
 
Art. 14 – Assemblea dei soci
L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una gestione corretta e democratica dell'attività associativa, e delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione. E’ composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe.
  1. L'Assemblea dei soci deve essere convocata in via ordinaria dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro il mese di aprile. La convocazione dovrà essere effettuata almeno quindici giorni prima dello svolgimento, mediante avviso da affiggere nella sede sociale, da pubblicare sul sito web dell’associazione o con comunicazione scritta via e-mail o postale indirizzata ai soci, o via whatsapp. Gli avvisi dovranno specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
  2. Possono partecipare con diritto di voto solo i soci in regola con i versamenti dei contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo e risultanti iscritti nel libro dei soci alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.
  3. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento nonché il rendiconto patrimoniale e il bilancio sociale che è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente. In tali casi l’Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall’art. 14 CTS.
  4. Decide sulle eventuali irregolarità riscontrate e ratifica le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo.
  5. Può essere convocata in via straordinaria in seguito a motivata richiesta di almeno un decimo della base sociale o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario; in questo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 10 giorni dalla data in cui è richiesta. L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e sulla pagina web del sito dell’associazione dedicata ai comunicati, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
  6. L’Assemblea può essere in casi particolari aperta ai familiari dei Soci, alle forze sociali ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative; questi invitati non hanno diritto di voto.
  7. L’Assemblea sia ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti. La seconda convocazione dell’Assemblea deve avere luogo almeno un giorno dopo la prima. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.
  8. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci devono essere pubblicizzate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e sulla pagina web del sito dell’associazione dedicata ai comunicati.
  9. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

Art. 15 – L’Assemblea per il rinnovo degli Organi dell’Associazione:
  1. elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei membri; 
  2. può eleggere il Consiglio Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto;
  3. approva il regolamento dello svolgimento delle elezioni. Le elezioni si svolgono con modalità che
favoriscono la partecipazione all’intero corpo sociale e nel rispetto del principio del voto singolo
  1. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza di questi dal secondo e così via.
  2. Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.
 
Art. 16 – L’Assemblea ordinaria:
  1. nomina e revoca i componenti dell’organo direttivo;
  2. nomina il Presidente;
  3. approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  4. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  5. si esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione;
  6. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
  8. approva l’eventuale regolamento interno dell’Associazione;
  9. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo Direttivo;
       l )    fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
       m)   destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
 
Articolo 17 - Assemblea straordinaria
  1. L’Assemblea Straordinaria è convocata:
    • tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
    • ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
  2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche o integrazioni dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
  3. Il presente Statuto può essere modificato o integrato previa decisione dell’Assemblea Straordinaria, con delibera alla presenza di almeno due terzi dei Soci e con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  5. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
 
Art. 18 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo:
  1. E’ composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'assemblea dei soci. I membri dell’Organo di controllo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte dell’Organo esclusivamente gli associati.
  2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di amministrazione decade dall’incarico, lo stesso Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati nella seduta immediatamente successiva.
  3. Nomina al suo interno il Vicepresidente ed il Tesoriere, che formano il Consiglio di Presidenza; L’organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. 
  4. Il Consiglio Direttivo regola, promuove, dirige le attività ordinarie e straordinarie dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, fissa le quote annuali di associazione degli iscritti, ivi comprese le eventuali quote suppletive per l’utilizzazione di determinati servizi, redige il bilancio preventivo e consuntivo, propone all'assemblea dei soci eventuali revisioni del presente statuto; amministra il patrimonio sociale; delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; convoca l'assemblea ordinaria annuale dei soci e quella straordinaria autonomamente o su eventuale richiesta di un decimo dei soci, stipula convenzioni con soggetti, imprese ed enti sia privati che pubblici per soddisfare le esigenze dei propri soci inerenti allo sviluppo di attività culturali, economiche, ricreative, sportive e turistiche; conferisce eventuali deleghe ad altri consiglieri o soci in ordine a specifici settori dell'attività sociale; fissa la responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini; può avvalersi, per compiti operativi, dell’attività volontaria anche di soci in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, o di commissioni di lavoro da esso nominate; delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati e su altri eventuali provvedimenti disciplinari.
  5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente. L’organo di amministrazione è convocato periodicamente dal Presidente in via ordinaria e comunque almeno una volta al trimestre ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
  6. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere e conservati agli atti.
  7. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate.
  8. Può essere previsto un rimborso spese delle spese sostenute nell'esercizio delle cariche.
 
Art.19 – Presidente e vice-Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati, a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
  1. ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
  2. ha la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.
  3. stipula gli atti inerenti all’attività dell’Associazione e firma gli impegni finanziari dell'associazione, eventualmente con firma congiunta del tesoriere; può delegare ad altri membri del consiglio direttivo o a soci di sua fiducia sia la stipula degli atti dell’Associazione che la firma degli impegni finanziari, come da regolamento interno;
  4. sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo.
  5. in caso di assenza o di impedimento anche temporaneo viene sostituito dal vice-Presidente con gli stessi poteri
  6. convoca il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
  7. In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio, indice entro trenta giorni le elezioni. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie a patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi, che devono risultare da apposito verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
 
Art. 20) Il Tesoriere
Il Tesoriere, che ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto all’interno dell’organo amministrativo. Il Tesoriere resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Tesoriere controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Il Tesoriere controlla e firma gli impegni finanziari dell'associazione unitamente al Presidente. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
 
Art. 21) Organo di controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 CTS [ed eventualmente negli altri casi stabiliti dallo Statuto]. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo:
•    vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
•    vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
•    esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
•    attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 
Art. 22) Revisore legale dei conti
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.
 
Art. 23) Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dall’Assemblea Ordinaria.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.
 
Art. 24) - Patrimonio sociale
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività realizzate nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
Art. 25) Libri sociali
L’Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
1.   il libro degli associati;
2.   il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
3.   il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
4.   il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Consiglio Direttivo
 
Articolo 26) – Attuazione norme di legge
Il presente statuto annulla e sostituisce ogni altro analogo atto precedente. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
Articolo 27) – Norme transitorie
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all’Anagrafe delle Onlus:
Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.
Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
− svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
− di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
L’associazione ha inoltre l’obbligo di:
 − impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
− di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
 
Letto, confermato e sottoscritto in Campobasso (CB) il __/__/______:
Il Presidente dell’Assemblea: ________________________________
Il Segretario dell’Assemblea:     ________________________________
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